Art. 15.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Tutto il personale destinato all'estero in attuazione della presente legge assume l'obbligo di risiedere nella sede di servizio per una durata non inferiore a quattro anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo quadriennio di servizio all'estero di cui al comma 1, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi e documentati motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad un'altra sede all'estero non può avere luogo prima di quattro anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.